Campo di applicazione | ||
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Si ha filiazione naturale quando il figlio è concepito da genitori non uniti in matrimonio. Il rapporto che intercorre fra i figli nati fuori dal matrimonio e i loro genitori non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l'effetto di un atto, compiuto da uno o da entrambi i genitori, che si chiama riconoscimento può essere effettuato prima, al momento o dopo la nascita. In mancanza di riconoscimento, il figlio viene indicato allo Stato Civile come figlio di genitori ignoti. | |
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Enti titolari | ||
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Autorità a cui ricorrere | |
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Procuratore della Repubblica - Tribunale Ordinario - Tribunale per i minorenni - Prefettura |
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Criteri generali di ammissibilità del riconoscimento | ||
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Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi: | |
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prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali. |
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in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o dal solo padre o da entrambi i genitori naturali, senza presenza di testimoni (vedi denuncia di nascita). |
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dopo la dichiarazione di nascita del bambino, dall'altro genitore che non l'aveva riconosciuto |
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Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. |
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Che cosa occorre | ||
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Per la documentazione occorrente, che varia a seconda della casistica, nonché per ulteriori chiarimenti, è consigliabile rivolgersi direttamente all'Ufficio dello Stato Civile. |