Campo di applicazione | ||
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I registri di stato civile contengono informazioni relative agli atti di nascita, di cittadinanza, di matrimonio e di morte, nonché i relativi fascicoli e statistiche che contengono dati sensibili inerenti: | |
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vita sessuale e cambiamento di sesso |
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stato di salute |
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interdizione e tutela |
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appartenenza razziale o etnica |
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disconoscimento e riconoscimento |
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adozioni e affiliazioni |
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L'Ufficiale di Stato Civile tiene e aggiorna i registri di nascita, annotando ogni variazione che interviene successivamente (matrimonio, riconoscimento, disconoscimento, cambio cognome e nome, rettifiche varie, adozione, tutela, cittadinanza,divorzio e morte; tutte le annotazioni possono essere richieste dagli interessati). Da tali registri sono ricavabili i certificati, gli estratti (richiesti da amministrazioni pubbliche) e le copie integrali. | |
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Modalità e tempi | ||
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Copia integrale atto di nascita viene rilasciata su richiesta di un parente munito di un documento di identità. | |
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Per ottenere la copia integrale dell'atto di morte e' necessario un documento di identità. Il certificato è gratuito, esente da qualsiasi tassa governativa e diritto comunale. | |
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Copia integrale atto di matrimonio viene rilasciata su richiesta da parte dell'interessato | |
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Copia integrale atto di nascita: | |
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Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97) | |
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La copia integrale dell'atto di nascita si ottiene solo nel comune di nascita, previa richiesta dell’interessato. |
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Nati tra l'introduzione della legge 127/97 ( cioè dopo il 18.5.97 ) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 | |
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La copia integrale di nascita si ottiene: nel Comune di nascita, se i genitori hanno scelto di dichiarare in quel Comune la nascita del figlio; oppure nel Comune di residenza , se i genitori hanno scelto di dichiarare nel loro Comune di residenza la nascita del figlio (in caso di genitori con residenze diverse, si deve far riferimento al Comune di residenza della madre) |
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Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioe' dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 ( cioe’ dopo il 30.3.2001) | |
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Si può ottenere: nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza .Il rilascio e’ a vista. |
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Oneri | ||
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Il certificato è gratuito, esente da qualsiasi tassa governativa e diritto comunale | |
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Modalità e tempi | ||
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La procedura di legalizzazione e' immediata: l'ufficio della Prefettura - U.T.G. controlla che la firma che appare sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro. In caso affermativo, viene subito apposto il timbro di legalizzazione. In caso negativo, viene richiesto via fax all'ente che ha emanato l'atto il nominativo della persona autorizzata alla firma e, una volta conosciute le informazioni necessarie, viene disposta la legalizzazione del documento. | |
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Validità | ||
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Non ha scadenza (se non sono state apportate variazioni alle annotazioni applicate a margine dell'atto stesso). |