Campo di applicazione | ||
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La dichiarazione di nascita può essere resa da: | |
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uno dei due genitori, se uniti in matrimonio (presentando i documenti di identità) |
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Centro di nascita (Ospedale), dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata |
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dal padre e dalla madre congiuntamente, se la filiazione è naturale (presentando i documenti di identità) |
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da un procuratore speciale |
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Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Dall’atto di nascita è possibile ottenere le seguenti certificazioni: | |
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Certificato di nascita; |
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Estratto di nascita; |
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Copia integrale dell'atto di nascita |
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Cosa occorre | ||
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Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto | |
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Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta di identità) del dichiarante: | |
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Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta di identità valida del dichiarante. |
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Per i genitori stranieri, non titolari di carta di identità, occorre esibire il passaporto. |
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Modalità e tempi | ||
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L'interessato deve presentarsi per la denuncia: | |
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entro 10 giorni se la stessa viene denunciata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza (nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.); |
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entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta. In quest’ultimo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale |
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Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il genitore dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica | |
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Punti abilitati all'erogazione del servizio | ||
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Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita | |
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Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune | |
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Comune ove è avvenuto il parto | |
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Comune di residenza dei genitori | |
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Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7, lett. A), D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223). | |
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Accolta la dichiarazione e la documentazione, l'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di nascita dandone comunicazione all'Ufficio anagrafe affinché provveda all’iscrizione del nato nella Anagrafe delle persone residenti. | |
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il codice fiscale |
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la tessera sanitaria |
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Oneri | ||
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Il servizio e' gratuito. |