ICI

Autenticazione di sottoscrizione o firma

Campo di applicazione

 

L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.
Per calcolare l'I.C.I. bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, ossia la "base imponibile". A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni agricoli.
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. Il coefficiente
per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

 

l

100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);

 

l

50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc.(categoria D);

 

l

34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

 

Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati; per questi si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta, in relazione alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri dei lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione. Per determinare il valore si può inoltre far riferimento ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (v .delibera n. 65 del 19.12.01 per parametri e valori ai fini ICI delle aree fabbricabili.).
Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

 

Adempimenti

 

Come si calcola l'imposta

 

L'imposta si determina applicando alla base imponibile, ossia al valore catastale, l'aliquota stabilita dalla Giunta Comunale per l'anno di riferimento e dalla tipologia dell'immobile posseduto ubicato nel Comune di Novedrate.
Contrariamente a quanto avviene per l'Irpef, il periodo preso a base per la determinazione dell'I.C.I. da versare è l'anno in corso. L'imposta deve essere quindi calcolata sulla base dei mesi di possesso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero. Ad esempio, il contribuente che ha acquistato un immobile il 20 aprile dovrà versare a giugno (acconto) e a dicembre (saldo), l'I.C.I. relativa agli otto mesi di possesso dell'immobile (maggio - dicembre).

 

Detrazione abitazione principale ed agevolazione per immobili concessi in comodato gratuito

 

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione d'imposta che può variare di anno in anno, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'I.C.I., la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Si considera abitazione principale (quindi con relativa aliquota) ma senza la detrazione per l'abitazione principale , anche quella concessa in uso gratuito dal proprietario o dall'usufruttuario, a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado, a condizione che detti parenti vi abbiano la residenza anagrafica. Al fine di poter beneficiare di questa agevolazione, l'interessato deve compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio predisposta dall'Ufficio Tributi. (v. allegato n. 1) e presentarlo all'Ufficio stesso.
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

 

Chi deve presentare la dichiarazione

 

Deve essere presentata la dichiarazione ICI nell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni entro il termine previsto per la presentazone della "dichiarazione dei redditi". La dichiarazione non deve invece essere presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nell'anno precedente, o che sono comunque esenti o esclusi dall'I.C.I.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune - Ufficio I.C.I. - oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno all'Ufficio I.C.I.

 

Modalità e tempi

 

Modalità di pagamento

 

Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate:

 

l

il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 30 giugno;

 

l

il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo, entro il 20 dicembre.

 

Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.
I versamenti devono essere effettuati presso ufficio postale oppure direttamente al concessionario. Dovunque si paghi, il bollettino di versamento è identico ed è distribuito gratuitamente.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
Non si effettua il versamento se l'importo da versare è uguale o inferiore a Euro 2,07. Se, invece, l'imposta dovuta è superiore a € 2,07 il versamento deve essere effettuato per l'intero importo dovuto.

In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I.. Tale agevolazione prevede:

 

l

1/5 della sanzione (6%) con pagamento oltre un mese, ma entro l'anno.

 

l

1/8 della sanzione (3,75%) con pagamento entro un mese;

 

In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo) maturati per ogni giorno di ritardo.
Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento (art. 13 del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992).

 

 

 

 

Ufficio Tributi

 

 

Responsabile

Gabriele Romanò

 

 

Telefono

031.789.77.12

 

 

Mail

tributi@comune.novedrate.co.it

 

 

 

 

 

 

Orario ricevimento pubblico

 

 

 

Lunedì

chiuso

 

 

 

Martedì

17.00 - 18:00

 

 

 

mercoledì

10:00 - 12:30

 

 

 

Giovedì

chiuso

 

 

 

Venerdì

10:00 - 12:30

 

 

 

Sabato

chiuso

 

 

 
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