Campo di applicazione | |||||||
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L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario. | ||||||
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100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1); | |||||
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50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc.(categoria D); | |||||
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34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1). | |||||
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Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati; per questi si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato. | ||||||
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Adempimenti | |||||||
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Come si calcola l'imposta | ||||||
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L'imposta si determina applicando alla base imponibile, ossia al valore catastale, l'aliquota stabilita dalla Giunta Comunale per l'anno di riferimento e dalla tipologia dell'immobile posseduto ubicato nel Comune di Novedrate. | ||||||
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Detrazione abitazione principale ed agevolazione per immobili concessi in comodato gratuito | ||||||
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Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione d'imposta che può variare di anno in anno, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'I.C.I., la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali. | ||||||
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Chi deve presentare la dichiarazione | ||||||
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Deve essere presentata la dichiarazione ICI nell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni entro il termine previsto per la presentazone della "dichiarazione dei redditi". La dichiarazione non deve invece essere presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nell'anno precedente, o che sono comunque esenti o esclusi dall'I.C.I. | ||||||
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Modalità e tempi | |||||||
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Modalità di pagamento | ||||||
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Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate: | ||||||
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il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 30 giugno; | |||||
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il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo, entro il 20 dicembre. | |||||
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Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente. In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I.. Tale agevolazione prevede: | ||||||
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1/5 della sanzione (6%) con pagamento oltre un mese, ma entro l'anno. | |||||
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1/8 della sanzione (3,75%) con pagamento entro un mese; | |||||
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In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo) maturati per ogni giorno di ritardo. | ||||||
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Ufficio Tributi |
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Responsabile |
Gabriele Romanò |
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Telefono |
031.789.77.12 |
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Mail |
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Orario ricevimento pubblico |
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Lunedì |
chiuso |
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Martedì |
17.00 - 18:00 |
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mercoledì |
10:00 - 12:30 |
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Giovedì |
chiuso |
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Venerdì |
10:00 - 12:30 |
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Sabato |
chiuso |
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