Campo di applicazione | |||
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I progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale integrando le esistenti procedure di autorizzazione della realizzazione dell'opera. | ||
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Enti titolari | |||
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Ministero dell'Ambiente | |
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Ministero dei beni culturali ed ambientali | |
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Regione Lombardia | |
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ARPA | |
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Adempimenti | |||
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La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: | ||
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l'uomo, la fauna e la flora; | |
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il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; | |
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l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino; | |
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i beni materiali ed il patrimonio culturale. | |
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L’impresa deve presentare il progetto per la realizzazione dell’opera più lo studio della V.I.A agli enti pubblici (ministero ambiente, ministero beni culturali e ambientali e regione) ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione. | ||
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Modalità e tempi | |||
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L’impresa presenta il progetto più lo studio della V.I.A (effetti possibili ed immaginabili dell'opera, precauzioni e sicurezze) agli enti pubblici (ministero ambiente, ministero beni culturali e ambientali e regione). L’impresa ha anche l'obbligo di informazione e pubblicizzazione attraverso la pubblicazione, su un quotidiano nazionale e sul quotidiano più diffuso nella regione, di un annuncio che contenga l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione. | |
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indicazione della localizzazione dell'intervento; |
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specificazione dei rifiuti liquidi; |
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specificazione dei rifiuti solidi; |
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indicazione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera; |
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indicazione delle emissioni sonore prodotte dall'opera; |
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indicazione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente; |
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indicazione dei dispositivi di monitoraggio ambientale |
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L’impresa è tenuta ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale, in 3 copie al Ministero dell'Ambiente e 2 rispettivamente al ministero dei beni culturali e ambientali ed alla regione interessata i seguenti atti: | |
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studio di impatto ambientale articolato secondo quanto descritto nel DPCM del 27/12/1988; |
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gli elaborati del progetto; |
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una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici; |
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la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.1, comma 1, del Presidente del consiglio dei ministri n. 377/1988. |
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Istruttoria regionale. Gli uffici regionali provvedono a trasmettere al ministero per l'ambiente una comunicazione del deposito dello studio d'impatto e si attivano per ottenere i pareri di tutti gli enti locali coinvolti. A tal fine è convocata una conferenza di concertazione. La determinazione della conferenza si configura quale proposta di deliberazione della giunta regionale. | |
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Parere regionale.La giunta regionale delibera il parere sullo studio d'impatto e lo trasmette al ministero dell'ambiente. | |
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L'istruttoria e la formulazione del parere è fatta da una Commissione per la VIA che emette un giudizio motivato. Il parere sulla compatibilità ambientale, denominato "giudizio di compatibilità ambientale", è obbligatorio e vincolante, e può essere: | |
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positivo, generalmente con prescrizioni di carattere tecnico riguardanti le specifiche progettuali, la realizzazione o la gestione; |
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negativo per carenza della documentazione presentata; in tal caso il parere comprende i dati od informazioni necessari per integrare la documentazione richiesta; |
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Giudizio di valutazione d'impatto ambientale. Il ministero dell'ambiente esprime il giudizio d'impatto ambientale anche sulla base del parere espresso dalla regione. | |
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Rinnovi | |||
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Nessuno, tranne nel caso che da rifacimenti totali o parziali dell'opera ne derivi una con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella iniziale. |