VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Autenticazione di sottoscrizione o firma

Campo di applicazione

 

I progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale integrando le esistenti procedure di autorizzazione della realizzazione dell'opera.
Attraverso la VIA devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti ed indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull’ambiente.
E’ responsabilità del proponente fornire in forma appropriata le informazioni richieste.
Sono sottoposti alla procedura di VIA sia i progetti che rientrano nella legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, sia quelli che rientrano nel DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988 sia i progetti delle opere rientranti nelle leggi regionali.
Non si è tenuti a richiedere la V.I.A. in casi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente e a seguito di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ex art.5 L. 225 del 24/2/92.

 

Enti titolari

 

l

Ministero dell'Ambiente

 

l

Ministero dei beni culturali ed ambientali

 

l

Regione Lombardia

 

l

ARPA

 

Adempimenti

 

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

 

l

l'uomo, la fauna e la flora;

 

l

il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

 

l

l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;

 

l

i beni materiali ed il patrimonio culturale.

 

L’impresa deve presentare il progetto per la realizzazione dell’opera più lo studio della V.I.A agli enti pubblici (ministero ambiente, ministero beni culturali e ambientali e regione) ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione.

 

Modalità e tempi

 

l

L’impresa presenta il progetto più lo studio della V.I.A (effetti possibili ed immaginabili dell'opera, precauzioni e sicurezze) agli enti pubblici (ministero ambiente, ministero beni culturali e ambientali e regione). L’impresa ha anche l'obbligo di informazione e pubblicizzazione attraverso la pubblicazione, su un quotidiano nazionale e sul quotidiano più diffuso nella regione, di un annuncio che contenga l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione.
La comunicazione agli enti pubblici e la pubblicazione dell'annuncio devono essere contemporanei.
Le indicazioni riguardanti la redazione della V.I.A. sono contenute nel DPCM del 27/12/1988.
In particolare la comunicazione deve contenere:

 

 

 

l

indicazione della localizzazione dell'intervento;

 

 

l

specificazione dei rifiuti liquidi;

 

 

l

specificazione dei rifiuti solidi;

 

 

l

indicazione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera;

 

 

l

indicazione delle emissioni sonore prodotte dall'opera;

 

 

l

indicazione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente;

 

 

l

indicazione dei dispositivi di monitoraggio ambientale

 

 

L’impresa è tenuta ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale, in 3 copie al Ministero dell'Ambiente e 2 rispettivamente al ministero dei beni culturali e ambientali ed alla regione interessata i seguenti atti:

 

 

l

studio di impatto ambientale articolato secondo quanto descritto nel DPCM del 27/12/1988;

 

 

l

gli elaborati del progetto;

 

 

l

una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici;

 

 

l

la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.1, comma 1, del Presidente del consiglio dei ministri n. 377/1988.

 

l

Istruttoria regionale. Gli uffici regionali provvedono a trasmettere al ministero per l'ambiente una comunicazione del deposito dello studio d'impatto e si attivano per ottenere i pareri di tutti gli enti locali coinvolti. A tal fine è convocata una conferenza di concertazione. La determinazione della conferenza si configura quale proposta di deliberazione della giunta regionale.

 

l

Parere regionale.La giunta regionale delibera il parere sullo studio d'impatto e lo trasmette al ministero dell'ambiente.

 

l

L'istruttoria e la formulazione del parere è fatta da una Commissione per la VIA che emette un giudizio motivato. Il parere sulla compatibilità ambientale, denominato "giudizio di compatibilità ambientale", è obbligatorio e vincolante, e può essere:

 

 

l

positivo, generalmente con prescrizioni di carattere tecnico riguardanti le specifiche progettuali, la realizzazione o la gestione;
interlocutorio

 

 

l

negativo per carenza della documentazione presentata; in tal caso il parere comprende i dati od informazioni necessari per integrare la documentazione richiesta;
negativo.
Solo una deliberazione del Consiglio dei ministri può modificare il giudizio di compatibilità ambientale.

 

l

Giudizio di valutazione d'impatto ambientale. Il ministero dell'ambiente esprime il giudizio d'impatto ambientale anche sulla base del parere espresso dalla regione.
Sono soggetti alla VIA i progetti che rientrano nella tipologia riportata nell'allegato "A" e nell'allegato "B" qualora ricadono in aree naturali protette (come definite dalla L. n°394 del 6/12/1991) del DPR 12/4/96; che possono comportare cioè significative alterazioni ambientali.
Non sono oggetto della disciplina di cui al DPR 12/4/96, le opere e/o gli impianti di cui agli allegati "A" e "B" sottoposti a procedura di V.I.A. nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente (e quelle opere e/o impianti all. "A" e "B" che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a V.I.A.)
Nel caso della procedura di VIA regionale (Delibera G.R. Campania n° 374/98) i passi da seguire sono i seguenti: La richiesta redatta dall'utente con allegato progetto tecnico (art.6 DPR 12/4/96) e studio impatto ambientale (quest'ultimo è obbligatorio solo per i progetti ex all. A) come da art.5 viene inviata all'autorità competente ed ai Comuni, Provincie, ed enti gestori delle aree naturali protette interessate.
L'utente deve provvedere alla pubblicazione della richiesta di V.I.A. su un quotidiano a rilevanza nazionale (tutela terzi).
L'istruttoria inizia 60 gg dopo la pubblicazione di cui alla fase precedente. In fase di istruttoria l'ente competente può richiedere documentazione integrativa (ma una sola volta)
Dopo i 60 gg (o dal ricevimento della eventuale documentazione integrativa) l'ufficio competente ha 90 gg per pronunciarsi.
L'ufficio esamina preventivamente il progetto, e lo sottopone ad una Commissione tecnica nominata con decreto della Giunta Regionale.
La Commissione esprime il proprio parere con verbale. Successivamente una delibera Regionale prenderà atto del parere. Poi ci sarà la pubblicazione della delibera sul B.U.R.C. e la trasmissione della delibera agli enti proponenti.
Può decadere solo nel caso di rifacimenti parziali o totali dell'opera dai quali ne derivi una con caratteristiche sostanzialmente differenti.

 

 

 

Rinnovi

 

Nessuno, tranne nel caso che da rifacimenti totali o parziali dell'opera ne derivi una con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella iniziale.

 

 

 
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