Ordinanza n. 79 del 21 dicembre 2012

Norme riguardanti luso delle aree pubbliche da parte di animali

Comune di Novedrate

 

 

Il responsabile del servizio

            Preso atto che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di incivilt, pu comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce pi esposte, quali i bambini ;

            Rilevata la necessit di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano in particolare nei parchi gioco per bambini;

            Considerata la necessit di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare lambiente , la pulizia e ligiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

            Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani causa di disagio per i cittadini per levidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento nonch lesivo del decoro e della pulizia cittadina;

            Ritenuto altres necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

            Al fine di garantire una maggiore igiene pubblica nonch per evitare possibili inconvenienti allincolumit dei pedoni,

 

Ordina

            Ai proprietari dei cani e alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia:

Di impedire che lanimale sporchi, con deiezioni e con liquami organici, i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni, le aree verdi pubbliche, gli spazi prospicienti i negozi;

Di essere sempre forniti, trovandosi su area pubblica o di uso pubblico con i propri animali, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali paletta, sacchetti di polietilene o altri equivalenti contenitori in grado di isolare dallambiente esterno gli escrementi raccolti. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza;

Di provvedere immediatamente alla completa pulizia e allasportazione delle deiezioni qualora lanimale imbrattasse gli spazi sopra indicati, utilizzando strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni.

 

E fatto obbligo

Della custodia e del buon governo dellanimale (art. 672 del C.P.);

Di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la  conduzione dellanimale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

 

Dispone

            Che nelle aree pubbliche pi frequentate dai bambini (parco giochi Centro Sportivo C.le, Via Resegone, Via Como e Via M.te Grappa) vietato il transito di animali, liberi o al guinzaglio.

 

Avverte

            Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno passibili della sanzione pecuniaria amministrativa:

da 25,00 a 75,00 (pagamento in misura ridotta 25,00) per chi non provvede immediatamente alla completa pulizia e allasportazione delle deiezioni qualora lanimale imbrattasse gli spazi sopra indicati;

da 15,00 a 45,00 (pagamento in misura ridotta 15,00) per chi vola lobbligo di dotarsi di apposita paletta, sacchetto di plastica o qualsiasi strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni e per chi non ottempera al divieto di transito con animali, liberi o al guinzaglio, nei parchi gioco sopra menzionati.

            Che qualora il trasgressore non ottemperi allinvito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sar soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa di . 150,00.

            Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

            Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dellattrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

 

Dispone

            Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e allaffissione allAlbo Pretorio on-line per giorni 30 a partire dalla data della presente Ordinanza.

            La revoca della precedente Ordinanza in data 28/03/2009 n. 06/2009.

            Che lUfficio di Polizia Locale sia incaricato di far rispettare la presente Ordinanza.

            Che la presente Ordinanza non si applichi ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco e ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

 

 

Il Responsabile Area Vigilanza

Agente Verga Carlo

 

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