Art. 9 D.L. 78/2009 tempestività pagamenti

Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15 aprile 2010

MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE LA

Definizione misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’ente

 

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del D.L. n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i Responsabili di Settori/Servizi devono:

 

 

Œ

trasmettere con congruo anticipo le determinazioni e le proposte di deliberazioni comportanti impegno di spesa al Responsabile del servizio finanziario, nonché verificare, prima dell’ordinativo della spesa, che il relativo atto di impegno sia divenuto esecutivo;

 

 

verificare a priori, congiuntamente con il Responsabile della ragioneria e dandone atto nel testo del documento, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

 

 

Ž

trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento;

 

 

effettuare i seguenti ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese:

 

n

acquisizione preventiva del DURC in corso di validità e con esito regolare (a carico ufficio proponente);

 

n

per i pagamenti superiori ad euro 10.000,00 verifica dello stato di non inadempienza verso gli agenti della riscossione dei creditori della P.A. con le modalità previste dal D.M. 18/1/2008 n.40 e dalle successive circolari interpretative (a carico ufficio ragioneria);

 

n

acquisizione tempestiva di tutte le informazioni necessarie alla codifica dei soggetti nell’anagrafica, con particolare riguardo alle coordinate IBAN da indicare nei mandati di pagamento per l’esecuzione dei bonifici (a carico ufficio proponente).

 

 

 

Si ricorda, infine, che e’ prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al Responsabile di Settore/Servizio in caso di violazione dell’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.

 

 

 

Salvo quanto diversamente specificato negli atti di gara e/o nel contratto di riferimento, il termine ordinario per il pagamento delle spese è quello di 30 giorni (dalla data di ricevimento della fattura) fissato dall’art.4 del D. Lgs. 231/2002. Gli uffici ordinanti che prevedano procedure più complesse legate alla liquidazione dovranno concordare per iscritto con i fornitori termini di pagamento più ampi, che rispettino comunque i limiti di cui al citato D.Lgs. 231/2002.

 

 DELIBERA DI GIUNTA
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